Fonte: www.udace.it
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DI CHI SVOLGE ATTIVITA SPORTIVA DILETTANTISTICA, AMATORIALE O LUDICA.
Con Decreto 16 aprile 2008 del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 152 dell1 luglio 2008, è stata data attuazione alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, allart.51, ha introdotto lobbligo assicurativo per il rischio degli infortuni di coloro che, tesserati a una federazione sportiva o a degli enti di promozione sportiva, praticano unattività sportiva amatoriale e quindi dilettantistica, sia essa agonistica o puramente ludica.
I soggetti obbligati a stipulare lassicurazione sono le federazioni, gli enti o le associazioni che rilasciano la tessera, e lobbligo assicurativo si intende assolto con il rilascio della tessera.
Il Decreto prevede che coloro che godono della tutela assicurativa, cioè i tesserati, sono tenuti al pagamento del premio. Prevede altresì che lassicurazione venga prestata per un capitale non inferiore a euro 80.000,00 sia per il caso di morte, sia per il caso di invalidità permanente ( è ammessa una franchigia assoluta fino al 10% per linvalidità permanente).
Nellattualità ogni tesserato UDACE è assicurato per un capitale di euro 26.000,00 sia per il caso di morte che di invalidità permanente, con franchigia, per linvalidità, del 5%.
I capitali che per legge devono essere assicurati sono quindi più del triplo di quelli attuali; tra laltro per il caso di morte il capitale assicurato è aumentato del 50% quando sia malauguratamente colpito un tesserato che abbia a suo carico dei figli minori o invalidi: in questa eventualità agli eredi spetterà la somma di euro 120.000,00.
Da sottolineare anche che il Decreto introduce dei nuovi criteri di valutazione dellinvalidità permanente, che non avrà più riguardo alleffettiva riduzione della capacità della persona, che solitamente viene riscontrata a guarigione avvenuta dellinfortunato, ma semplicemente alla lesione diagnosticata (al Decreto è allegata una specifica tabella).
Se si considera che il costo della tessera è assorbito quasi totalmente dal premio assicurativo, che oltre al rischio degli infortuni copre anche quello della responsabilità civile del tesserato, la novità rappresentata dalla prossima entrata in vigore della Legge (lobbligo assicurativo decorre dal prossimo 31 marzo 2009) comporterà dei sacrifici, anche perché non è nostra intenzione, per gli infortuni per i quali sia previsto un indennizzo a titolo di invalidità, aumentare lattuale franchigia del 5%.
Ricordiamo che la nostra Unione è costituita da volontari che lavorano per la comune passione del ciclismo, senza però in alcun modo trascurare i principi di sicurezza e legalità, che da sempre sono alla base del nostro operare.
Anche questa volta le nostre scelte, seppur non semplici, saranno in linea con i nostri ideali e i nostri principi.
Ufficio Assicurativo
Aumenti in vista per il tesseramento quindi......
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DI CHI SVOLGE ATTIVITA SPORTIVA DILETTANTISTICA, AMATORIALE O LUDICA.
Con Decreto 16 aprile 2008 del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 152 dell1 luglio 2008, è stata data attuazione alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, allart.51, ha introdotto lobbligo assicurativo per il rischio degli infortuni di coloro che, tesserati a una federazione sportiva o a degli enti di promozione sportiva, praticano unattività sportiva amatoriale e quindi dilettantistica, sia essa agonistica o puramente ludica.
I soggetti obbligati a stipulare lassicurazione sono le federazioni, gli enti o le associazioni che rilasciano la tessera, e lobbligo assicurativo si intende assolto con il rilascio della tessera.
Il Decreto prevede che coloro che godono della tutela assicurativa, cioè i tesserati, sono tenuti al pagamento del premio. Prevede altresì che lassicurazione venga prestata per un capitale non inferiore a euro 80.000,00 sia per il caso di morte, sia per il caso di invalidità permanente ( è ammessa una franchigia assoluta fino al 10% per linvalidità permanente).
Nellattualità ogni tesserato UDACE è assicurato per un capitale di euro 26.000,00 sia per il caso di morte che di invalidità permanente, con franchigia, per linvalidità, del 5%.
I capitali che per legge devono essere assicurati sono quindi più del triplo di quelli attuali; tra laltro per il caso di morte il capitale assicurato è aumentato del 50% quando sia malauguratamente colpito un tesserato che abbia a suo carico dei figli minori o invalidi: in questa eventualità agli eredi spetterà la somma di euro 120.000,00.
Da sottolineare anche che il Decreto introduce dei nuovi criteri di valutazione dellinvalidità permanente, che non avrà più riguardo alleffettiva riduzione della capacità della persona, che solitamente viene riscontrata a guarigione avvenuta dellinfortunato, ma semplicemente alla lesione diagnosticata (al Decreto è allegata una specifica tabella).
Se si considera che il costo della tessera è assorbito quasi totalmente dal premio assicurativo, che oltre al rischio degli infortuni copre anche quello della responsabilità civile del tesserato, la novità rappresentata dalla prossima entrata in vigore della Legge (lobbligo assicurativo decorre dal prossimo 31 marzo 2009) comporterà dei sacrifici, anche perché non è nostra intenzione, per gli infortuni per i quali sia previsto un indennizzo a titolo di invalidità, aumentare lattuale franchigia del 5%.
Ricordiamo che la nostra Unione è costituita da volontari che lavorano per la comune passione del ciclismo, senza però in alcun modo trascurare i principi di sicurezza e legalità, che da sempre sono alla base del nostro operare.
Anche questa volta le nostre scelte, seppur non semplici, saranno in linea con i nostri ideali e i nostri principi.
Ufficio Assicurativo
Aumenti in vista per il tesseramento quindi......