ciao raga, uno se vuole stare tranquillo sotto il profilo assicurzione, deve farsela a parte una polizza e questa costa denaro... non l'avete ancora capito?
Allorquando si verifica un incidente bisogna individuare le responsabilità e, quindi,risalire al responsabile dell'evento che è tenuto al risarcimento del danno.
La responsabilità, pertanto, potrà essere del cicloamatore e/o della società organizzatrice della manifestazione.
La assicurazione che è connessa alla tessera si limita a coprire il rischio garantito secondo termini e modalità della polizza che variano da enti ad enti.
Nel caso in cui la copertura assicurativa purtroppo diversa da ente ad ente non sia sufficiente a risarcire l'intero danno subito il danneggiato potrà rivolgersi direttamente al responsabile per l'eventuale esubero.
Ricordatevi, però, che in ogni incidente esiste sempre un responsabile che è tenuto al risarcimento eccezion fatta nella ipotesi in cui il responsabile sia lo stesso danneggiato.
Interessante questo caso.... responsabilità da fatto illecito...
La cosa è un po' complessa e non risolvibile in poche righe. In una gara fatta per strada ma chiusa al traffico dovrebbero esserci regole "proprie" della corsa, un po' come accade negli autodromi dove si fanno turni liberi.Interessante questo caso.
Bisognerebbe però capire dove e come sta il "fatto illecito". Se io vado per strada, vige il Codice della Strada, ma in corsa quale codice, regola, norma va applicata per verificare sussistenza di illecito sottoponibile a RC?
La cosa è un po' complessa e non risolvibile in poche righe. In una gara fatta per strada ma chiusa al traffico dovrebbero esserci regole "proprie" della corsa, un po' come accade negli autodromi dove si fanno turni liberi.
Rimangono comunque sempre valide le regole del buon senso. Tagliare la strada a qualcuno non è consentito come non si può spingere un avversario o altre manovre simili o peggiori. D'altra parte sono consentite azioni che normalmente sono vietate dal CDS come occupare tutta la carreggiata, sorpassare a destra, stare in scia segna rispettare la distanza di sicurezza ecc.
Resta il fatto che una volta che una certa azione vietata viene posta in essere si è solo all'inizio dell'opera. Ci vanno le prove. Un video, dei testimoni diretti, il verbale di un giudice di gara. Altrimenti rimane la tua parola contro la mia.
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Quindi, estremizzando, avrebbe dovuto fare una constatazione amichevole??
Interessante questa discussione anche perché ci sono sempre più cadute in gara...
Sì e no. La contestazione amichevole si applica al cds, questa era una gara. È sempre una questione di onere probatorio. Se in gara non è concesso spingere un ciclista giù da un dirupo e io lo faccio ma dico che non è vero mentre il danneggiato afferma il contrario, un giudice per dare ragione a chi ha subito il danno ha bisogno della prova del fatto, prova che sarà uno degli elementi essenziali della sentenza insieme al nesso causale (il rapporto causa\ effetto che collega la condotta con il fatto illecito o ingiusto). La prova chi può darla? Io (danneggiante) se sono onesto, un terzo : giudice di gara, medico, addetto alla sicurezza o spettatore oppure una prova certa come una registrazione. In mancanza della prova chi ha subito il danno se le prende nella giacca..Quindi, estremizzando, avrebbe dovuto fare una constatazione amichevole??
Interessante questa discussione anche perché ci sono sempre più cadute in gara...
Non confondere colpa con dolo. Un'assicurazione che non garantisce un fatto che si è verificato per colpa (negligenza, imprudenza e imperizia) non serve a niente. Sarebbe come non averla perché il 99 % degli incidenti si verificano per colpa.Le considerazioni circa le norme applicabili in sede giuridica hanno un'importante ricaduta in presenza di un'ammissione di colpa.
Io, per dirne una, ho un'assicurazione di RC verso terzi, anche per manifestazioni sportive. Se il responsabile di un incidente fossi io, cosa possibile a tutti quando si è in preda all'adrenalina di gara, potrei ammettere colpa dell'incidente ma l'assicurazione potrebbe rifiutare di pagare e mi troverei esposto ad azioni legali.
Dunque?
Capisco il rigore del giurista, ma escludevo il caso di dolo che, anche ad un profano, sembra ricadere nel codice penale prima di qualunque altro invocabile codice più o meno sportivo.Non confondere colpa con dolo...
Ti sei già risposto da solo. Se si applicano anche alle GF le regole del codice della strada la responsabilità sarà di solito a carico di chi è dietro e non rispetta la distanza di sicurezza, di chi supera, di chi tiene comportamenti pericolosi ecc. Fermo restando la regola espressa dall'art. 2054 c.c. Il quale dice che chi cagiona un danno è tenuto al risarcimento salvo dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarlo (nel caso di danni a persone) mentre nello scontro tra veicoli (il nostro caso) si presume fino a prova contraria che entrambi i conducenti abbiamo in egual misura cagionato il danno.Capisco il rigore del giurista, ma escludevo il caso di dolo che, anche ad un profano, sembra ricadere nel codice penale prima di qualunque altro invocabile codice più o meno sportivo.
Dunque, per la nostra discussione (accademica fino a un certo punto) restiamo nel caso colposo. Qual è il quadro normativo in presenza di incroci presidiati? Molte granfondo invocano espressamente l'applicabilità del CdS, ma se sto ancora davanti al "fine corsa" (casistica ormai rara, ahimé)?
In gara non vige il codice della strada perche ad esempio saremmo tutti fuori legge stando in gruppo ...non abbiamo poi di fatto bici omologate per uso stradale..quando cadi ti lecchi le feriti e ringrazi che non ti sei fato male e' gia ti e' andata di lusso!
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