La garanzia

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sembola

Velocista
22 Aprile 2004
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Siena
www.sembola.it
Bici
verde
Capita spesso di leggere domanda sulla garanzia delle nostre bici. Telai crepati, forcelle che perdono olio, ammortizzatori scoppiati, e infinite diatribe per vederli ripristinati o sostituiti. Questo topic ha lo scopo di fare chiarezza raccogliendo in un'unica pagina tutte gli aspetti più volte discussi in diversi anni su MTB-Forum e su Bdc-Forum. La pagina originale si trova qua.

La "garanzia" è regolamentata dal Decreto legislativo 6 settembre 2005 e successive modifiche, chiamato per brevità "Codice del Consumo", in applicazione di una direttiva dell' Unione Europea.

Il testo del Codice del Consumo è disponibile sul web all' indirizzo www.codicedelconsumo.it; gli articoli che riguardano la garanzia (o più precisamente, la conformità) sono quelli che vanno dal 128 al 135.

Cos'è la "garanzia"?

La legge parla più genericamente di "conformità". Il prodotto che il venditore consegna deve sostanzialmente funzionare (art.129 c.2 sub.a), essere quello che è stato detto che è (art.129 c.2 sub.b), fare quello che deve fare e/o quello che la pubblicità dice che fa (art.129 c.2 sub.c) e rispondere ad eventuali esigenze particolari precisate dall' acquirente ed accettate dal venditore (art.129 c.2 sub.d).
Se, successivamente all' acquisto una di queste caratteristiche viene meno il consumatore ha diritto al ripristino dell' oggetto, appunto la procedura di "garanzia".

Chi è responsabile della garanzia? il negoziante o il produttore?

La legge dispone che sia il negoziante ad essere responsabile della conformità di quello che vende (art.129 c.1).
Gli equivoci nascono dal fatto che quasi sempre gli oggetti difettati vengono spediti dal negoziante al produttore/importatore per la valutazione dei motivi del difetto e l'eventuale riparazione/sostituzione, ingenerando l'impressione che sia il produttore/importatore a prestare la garanzia. In realtà si tratta di una semplice attività a supporto del venditore, che può non avere la capacità tecniche di valutare se il guasto/rottura sia da imputare ad un difetto di produzione o ad altro. Per cui, anche quando il produttore/importatore "nega la garanzia" il responsabile legale resta il venditore.
Questo se parliamo della garanzia di legge che dura 2 anni, eventuali garanzie aggiuntive (es. 5 anni sul telaio, garanzia a vita) sono a carico di chi le propone (art.133).

Che cosa significa "garanzia a vita"?

Per saperlo occorre leggere cosa è scritto esattamente nella garanzia convenzionale (art 133 c.2 sub b) offerta sotto questo nome. Difficile comunque che significhi "a vita del proprietario", molto più probabile che voglia dire "a vita utile dell' oggetto". E' chiaro che in questo modo il produttore che offre una "garanzia a vita" mantiene una grossa discrezionalità nel concedere o negare la garanzia.
E' importante notare che a differenza della garanzia di legge, quella convenzionale può essere sottoposta a clausole e condizioni.

Il negoziante mi ha chiesto le spese di spedizione..

Se stiamo parlando del negoziante che ha venduto il componente oggetto della procedura di garanzia sta commettendo un abuso.
Art.130 c.2: In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene...
c.3: Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro
c.6 Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Ovviamente le cose cambiano se il negoziante non è il venditore, cioè se si presta ad istruire una procedura di garanzia direttamente presso il produttore/importatore, in questo caso non è un obbligo di legge e mi pare giusto pagare le spese.

C'è un limite di tempo per la riparazione?

La legge non stabilisce un limite di tempo esplicito. L'art.130 c.5 stabilisce che "Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene".
Non essendoci un termine perentorio e quantificato, diventa pertanto difficile far valere quanto dispone il successivo comma 7, cioè la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo in caso la riparazione vada troppo per le lunghe.
Un elemento su cui riflettere è il fatto che la congruità del tempo necessario viene valutata in funzione della natura del bene e dello scopo per cui è stato acquistato. E' plausibile pensare che , per esempio, un apparecchio per la misurazione della glicemia abbia un "termine congruo" molto più breve rispetto ad una bicicletta usata nel tempo libero, che è sostanzialmente un giocattolo; o che il ripristino di una citybike comperata per andare al lavoro sia più urgente di quello per una bici usata per scorrazzare nei boschi la domenica.

Ho un componente difettoso, voglio che me lo sostituiscano, ma non vogliono farlo...

L'articolo 130 comma 3 dispone che "il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro."
Al comma 4 specifica quali siano i casi eccessivamente onerosi: "e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore."
In altre parole, il diritto del consumatore a scegliere il rimedio è molto limitato.

Ho comperato una bici usata, e la garanzia?

Se la bici è stata acquistata da un venditore professionale si rientra nei casi regolamentati dal Codice del consumo: l'articolo 128 c.3 specifica che le disposizioni sulla garanzia "si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa"; l'articolo 134 comma 2 dispone che "nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' ... ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno". Quindi la bici od il componente usato acquistato in negozio gode di una garanzia di due anni, salvo esplicita pattuizione contrattuale che la limiti ad un anno.

Se la bici è stata acquistata da un privato, non si può applicare il Codice del Consumo, in quanto non si tratta di una transazione tra un venditore professionale ed un consumatore ma tra due privati. In questi casi restano comunque valide le disposizioni del Codice Civile sulla garanzia (art.1490 e seguenti) che comunque vincolano il privato venditore e non la catena commerciale. Un escamotage molto diffuso (perchè formalmente legale) è il trasferimento dello scontrino di acquisto insieme alla bici da usare come prova d'acquisto in caso di prestazione della garanzia da parte del negoziante.
 
Ultima modifica:

samuelgol

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24 Settembre 2007
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Canyon Ultimate SLX. Nome: Andrea
Un grazie a Sembola per il contributo. Chiunque avesse delle novità legislative APPROVATE dal legislatore italiano o europeo, (quindi non sparate stampa senza fondamento) può mandarmi il link della modifica in mp e io provvederò ad inserirla.
Grazie.
 
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