sul provvedimento di deferimento disposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. in data 18 febbraio 2008 nei confronti del non tesserato Riccardo Stefano Barotti.
Nellambito dellattività investigativa denominata OIL FOR DRUG avviata dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità del Comando Carabinieri di Firenze, veniva sottoposto a vari accertamenti penali, tra gli altri, il sig. Riccardo Stefano Barotti, nato a Massa il 21.8.1952, ciclista amatoriale del G.S. CICLI MAGGI.
Dall'esame dell'informativa conclusiva di tali indagini, di cui alla nota n.1/33 del 22 aprile 2005 svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze del Comando dei Carabinieri per la Sanità, sarebbe emersa lesistenza di una vasta realtà illegale volta al traffico di sostanze farmacologicamente attive destinate al doping sportivo ed in particolar modo ad atleti, di vertice e non, praticanti il ciclismo in tutte le sue categorie (professionistico, dilettantesco ed amatoriale);
Gli investigatori ravvisavano, tra l'altro, l'esistenza di un'associazione per delinquere idonea a gestire una non modesta fascia di mercato composta da un nucleo fondamentale di nove ispiratori, fra i quali emergeva quale personaggio di primo piano Riccardo Stefano Barotti.
Tale realtà, si caratterizzava per lesistenza di unorganizzazione complessa, anche per il numero di partecipanti - ben ramificata per la rete di vendita- finalizzata al traffico, per vero consistente, di sostanze dopanti, con riguardo, specifico, ad ormoni peptidici e glicoproteici e anabolizzanti, quali corticotropina (ACTH), eritreopoietina (EPO), ormone della crescita (GH), gonado-tropina corionica umana (HCG), testosterone e derivati.
Un ruolo di rilievo nella compagine organizzativa del surriferito quadro criminoso è stato riconosciuto, tra gli altri, a BAROTTI Riccardo Stefano che unitamente al figlio Alessandro e ad altri indagati costituivano elementi di spicco del ramo toscano dellassociazione.
Ciò avrebbe trovato riscontro nei racconti - riportati nellinformativa di conclusione delle indagini - del Baccin e dellex atlteta Salce i quali riferivano in particolare dellesistenza di un meccanismo ben rodato attivo da anni, in cui il Barotti (unitamente ai Balestri, Buffoni ed Orsetti), costituiva come detto, il perno della filiera toscana dellassociazione
Così come dalle trascrizioni delle conversazioni, oggetto delle numerose intercettazioni telefoniche e puntualmente richiamate nellatto di deferimento, dai pedinamenti, e perquisizioni domiciliari che hanno permesso di svelare il surriferito ruolo primario svolto dal Barotti nel panorama del traffico di sostanze vietate.
Analogamente dagli esiti della perquisizione personale eseguita in data 24.4.2004 a carico del Barotti Riccardo Stefano e sul motociclo tg AS17726 di proprietà del medesimo. In tale occasione i Carabinieri rinvenivano e sequestrarono nel bauletto posteriore del motociclo i seguenti prodotti vietati: n. 3 confezioni NESPO 60; n. 1 confezione di NESPO 20 a base di DARBEPOETINA. Come pure dallesito della successiva perquisizione domiciliare eseguita in data 26.5.2004 presso labitazione della famiglia Barotti in Massa, località Marina di Massa in cui gli investigatori rinvenivano e sequestrarono i seguenti prodotti vietati: TAURINA 500mg.; Contenitore di Plastica colore verde su cui è indicata la sigla con pennarello HMB contenente 21 capsule di colore bianco verde e 10 capsule gelatinose di colore giallo; n. 3 confezioni di FLEBOCORTID; n. 1 fiala di MEPIFORAN 20 mg.. I risultati del poderoso sforzo investigativo ipotizzavano, tra laltro, a carico dellodierno deferito una serie di ipotesi di reato e segnatamente: - reato p. e p. dall'art. 416 c.p. per essersi associato con altri indagati mediante stabile organizzazione al fine di acquistare, illecitamente trafficare, commerciare, cedere, somministrare, assumere e far assumere specialità medicinali e sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche; - delitto di cui agli artt. 81, 2° comma, 112 del c.p. e 9 della L. 376/2000 per avere in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, commercializzato acquisito e somministrato numerose sostanze dopanti tra le quali(tra le quali, Andriol, Deca-Durabolin, Dhea, Efedrina, Eprex, Flebocortid, Geref, Globuren, Gonasi Hp, Humantrope, Igf-3, Kena-cort,...),: Sostanze e farmaci oggetto di distinta acquisizione e cessione a terzi avvenute in Roma, Fiano Romano, Rieti , Vetralla, Pisa, San Giuliano Terme, Marina di Pietrasanta, Pescara, Trieste ed altre località sino al Maggio 2004; - reato p. e p. dagli Artt. 81, II comma, 110 c.p., 2, I comma, e 9, I comma, Legge n. 376/2000 per avere, in concorso con altri indagati in più occasioni esecutive del medesimo disegno criminoso, somministrato farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dall'Art. 2, I comma, somministrazione non giustificata da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e favorito comunque mediante prescrizioni, indicazioni di posologia e modalità di assunzione, l'utilizzo di farmaci e sostanze dopanti; - delitto di cui agli artt. 110, 56, 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00 per aver in concorso tra loro commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi da Asci Renzo, Nocera Luciano e Giustarini Simone alcune specialità medicinali (Eprex); - delitto di cui agli artt. 56, 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00 per aver esercitato abusivamente la professione di farmacista mediante atti idonei diretti in modo non equivoco a fornire a Merlo Alessandro (che se non sbaglio ha vinto due tappe al giro ciclistico del fvg quest'anno) specialità medicinali idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche dellatleta. - reato p. e p. dagli artt. 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00 perché in concorso con altri, così anche esercitando abusivamente la professione di farmacista cedevano a Buffoni Dino specialità medicinali idonee a modificare le condizioni psicofisiche dellorganismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, tra cui: ANDRIOL . Latleta non si presentava a nessuna delle convocazioni dellUPA (del 17.12.2007, 7.1.2008) per essere sentito in relazione agli esiti delle suindicate indagini.
L'Ufficio di Procura Antidoping, sulla base degli citati elementi di prova costituiti dunque:
(a) dall'informativa di conclusione di indagini di cui alla nota n.1/33 del 22 aprile 2005 svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze del Comando dei Carabinieri per la Sanità per il citato procedimento penale n.33917/03 e relative intercettazioni; (b) dalla richiesta di applicazione di misure cautelari ex Art. 272 e ss. c.p.p. avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 16 maggio 2004 a carico, fra gli altri, di Riccardo Stefano Barotti; c) del verbale di perquisizione e sequestro del 20.5.2006; con provvedimento del 18 febbraio 2008 (procedimento d'indagine n.32/07) disponeva il deferimento del non tesserato Riccardo Stefano Barotti innanzi a questo Giudice, ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping (G.U.I.). Ad avviso della Procura Antidoping infatti, alla luce di quanto sopra, emergeva chiaramente ed inequivocabilmente la responsabilità del Riccardo Stefano Barotti per avere posto in essere le violazioni di cui ai seguenti Articoli delle vigenti Norme Sportive Antidoping: - Art. 2.2 ( uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito); - Art. 2.6 (Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti); - Art. 2.7 (Traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti); - Art. 2.8 (Somministrazione o tentata somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibito a un Atleta, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma in riferimento a una violazione o tentata violazione delle regole antidoping). Per quanto esposto l'Ufficio di Procura Antidoping, "...tenuto conto della gravità e moltepli-cità delle violazioni contestate e dei numerosi riscontri oggettivi sopra evidenziati..." riteneva che al Riccardo Stefano Barotti vada irrogata la sanzione massima prevista dall'Art. 10.4.2 delle Norme Sportive Antidoping ovvero la squalifica a vita. Tuttavia considerato che, come da comunicazione del 29 gennaio 2008 della Federazione Ciclistica Italiana, Riccardo Stefano Barotti non risulta attualmente tesserato con la predetta Federazione, l'Ufficio di Procura Antidoping nel citato provvedimento di deferimento del 18 febbraio 2008, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 10.4.2 delle Norme Sportive Antido-ping e dell'Art. 3 punto 7 (ora Art. 4 punto 7) del Procedimento disciplinare e Istruzioni ope-rative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping, chiedeva l'applicazione per il Riccardo Stefano Barotti della sanzione della inibizione a vita a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alle F.S.N. o D.S.A., ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte a manife-stazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai pre-detti enti sportivi. All'udienza del 10 marzo 2008 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Nellambito dellattività investigativa denominata OIL FOR DRUG avviata dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità del Comando Carabinieri di Firenze, veniva sottoposto a vari accertamenti penali, tra gli altri, il sig. Riccardo Stefano Barotti, nato a Massa il 21.8.1952, ciclista amatoriale del G.S. CICLI MAGGI.
Dall'esame dell'informativa conclusiva di tali indagini, di cui alla nota n.1/33 del 22 aprile 2005 svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze del Comando dei Carabinieri per la Sanità, sarebbe emersa lesistenza di una vasta realtà illegale volta al traffico di sostanze farmacologicamente attive destinate al doping sportivo ed in particolar modo ad atleti, di vertice e non, praticanti il ciclismo in tutte le sue categorie (professionistico, dilettantesco ed amatoriale);
Gli investigatori ravvisavano, tra l'altro, l'esistenza di un'associazione per delinquere idonea a gestire una non modesta fascia di mercato composta da un nucleo fondamentale di nove ispiratori, fra i quali emergeva quale personaggio di primo piano Riccardo Stefano Barotti.
Tale realtà, si caratterizzava per lesistenza di unorganizzazione complessa, anche per il numero di partecipanti - ben ramificata per la rete di vendita- finalizzata al traffico, per vero consistente, di sostanze dopanti, con riguardo, specifico, ad ormoni peptidici e glicoproteici e anabolizzanti, quali corticotropina (ACTH), eritreopoietina (EPO), ormone della crescita (GH), gonado-tropina corionica umana (HCG), testosterone e derivati.
Un ruolo di rilievo nella compagine organizzativa del surriferito quadro criminoso è stato riconosciuto, tra gli altri, a BAROTTI Riccardo Stefano che unitamente al figlio Alessandro e ad altri indagati costituivano elementi di spicco del ramo toscano dellassociazione.
Ciò avrebbe trovato riscontro nei racconti - riportati nellinformativa di conclusione delle indagini - del Baccin e dellex atlteta Salce i quali riferivano in particolare dellesistenza di un meccanismo ben rodato attivo da anni, in cui il Barotti (unitamente ai Balestri, Buffoni ed Orsetti), costituiva come detto, il perno della filiera toscana dellassociazione
Così come dalle trascrizioni delle conversazioni, oggetto delle numerose intercettazioni telefoniche e puntualmente richiamate nellatto di deferimento, dai pedinamenti, e perquisizioni domiciliari che hanno permesso di svelare il surriferito ruolo primario svolto dal Barotti nel panorama del traffico di sostanze vietate.
Analogamente dagli esiti della perquisizione personale eseguita in data 24.4.2004 a carico del Barotti Riccardo Stefano e sul motociclo tg AS17726 di proprietà del medesimo. In tale occasione i Carabinieri rinvenivano e sequestrarono nel bauletto posteriore del motociclo i seguenti prodotti vietati: n. 3 confezioni NESPO 60; n. 1 confezione di NESPO 20 a base di DARBEPOETINA. Come pure dallesito della successiva perquisizione domiciliare eseguita in data 26.5.2004 presso labitazione della famiglia Barotti in Massa, località Marina di Massa in cui gli investigatori rinvenivano e sequestrarono i seguenti prodotti vietati: TAURINA 500mg.; Contenitore di Plastica colore verde su cui è indicata la sigla con pennarello HMB contenente 21 capsule di colore bianco verde e 10 capsule gelatinose di colore giallo; n. 3 confezioni di FLEBOCORTID; n. 1 fiala di MEPIFORAN 20 mg.. I risultati del poderoso sforzo investigativo ipotizzavano, tra laltro, a carico dellodierno deferito una serie di ipotesi di reato e segnatamente: - reato p. e p. dall'art. 416 c.p. per essersi associato con altri indagati mediante stabile organizzazione al fine di acquistare, illecitamente trafficare, commerciare, cedere, somministrare, assumere e far assumere specialità medicinali e sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche; - delitto di cui agli artt. 81, 2° comma, 112 del c.p. e 9 della L. 376/2000 per avere in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, commercializzato acquisito e somministrato numerose sostanze dopanti tra le quali(tra le quali, Andriol, Deca-Durabolin, Dhea, Efedrina, Eprex, Flebocortid, Geref, Globuren, Gonasi Hp, Humantrope, Igf-3, Kena-cort,...),: Sostanze e farmaci oggetto di distinta acquisizione e cessione a terzi avvenute in Roma, Fiano Romano, Rieti , Vetralla, Pisa, San Giuliano Terme, Marina di Pietrasanta, Pescara, Trieste ed altre località sino al Maggio 2004; - reato p. e p. dagli Artt. 81, II comma, 110 c.p., 2, I comma, e 9, I comma, Legge n. 376/2000 per avere, in concorso con altri indagati in più occasioni esecutive del medesimo disegno criminoso, somministrato farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dall'Art. 2, I comma, somministrazione non giustificata da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e favorito comunque mediante prescrizioni, indicazioni di posologia e modalità di assunzione, l'utilizzo di farmaci e sostanze dopanti; - delitto di cui agli artt. 110, 56, 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00 per aver in concorso tra loro commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi da Asci Renzo, Nocera Luciano e Giustarini Simone alcune specialità medicinali (Eprex); - delitto di cui agli artt. 56, 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00 per aver esercitato abusivamente la professione di farmacista mediante atti idonei diretti in modo non equivoco a fornire a Merlo Alessandro (che se non sbaglio ha vinto due tappe al giro ciclistico del fvg quest'anno) specialità medicinali idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche dellatleta. - reato p. e p. dagli artt. 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00 perché in concorso con altri, così anche esercitando abusivamente la professione di farmacista cedevano a Buffoni Dino specialità medicinali idonee a modificare le condizioni psicofisiche dellorganismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, tra cui: ANDRIOL . Latleta non si presentava a nessuna delle convocazioni dellUPA (del 17.12.2007, 7.1.2008) per essere sentito in relazione agli esiti delle suindicate indagini.
L'Ufficio di Procura Antidoping, sulla base degli citati elementi di prova costituiti dunque:
(a) dall'informativa di conclusione di indagini di cui alla nota n.1/33 del 22 aprile 2005 svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze del Comando dei Carabinieri per la Sanità per il citato procedimento penale n.33917/03 e relative intercettazioni; (b) dalla richiesta di applicazione di misure cautelari ex Art. 272 e ss. c.p.p. avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 16 maggio 2004 a carico, fra gli altri, di Riccardo Stefano Barotti; c) del verbale di perquisizione e sequestro del 20.5.2006; con provvedimento del 18 febbraio 2008 (procedimento d'indagine n.32/07) disponeva il deferimento del non tesserato Riccardo Stefano Barotti innanzi a questo Giudice, ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping (G.U.I.). Ad avviso della Procura Antidoping infatti, alla luce di quanto sopra, emergeva chiaramente ed inequivocabilmente la responsabilità del Riccardo Stefano Barotti per avere posto in essere le violazioni di cui ai seguenti Articoli delle vigenti Norme Sportive Antidoping: - Art. 2.2 ( uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito); - Art. 2.6 (Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti); - Art. 2.7 (Traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti); - Art. 2.8 (Somministrazione o tentata somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibito a un Atleta, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma in riferimento a una violazione o tentata violazione delle regole antidoping). Per quanto esposto l'Ufficio di Procura Antidoping, "...tenuto conto della gravità e moltepli-cità delle violazioni contestate e dei numerosi riscontri oggettivi sopra evidenziati..." riteneva che al Riccardo Stefano Barotti vada irrogata la sanzione massima prevista dall'Art. 10.4.2 delle Norme Sportive Antidoping ovvero la squalifica a vita. Tuttavia considerato che, come da comunicazione del 29 gennaio 2008 della Federazione Ciclistica Italiana, Riccardo Stefano Barotti non risulta attualmente tesserato con la predetta Federazione, l'Ufficio di Procura Antidoping nel citato provvedimento di deferimento del 18 febbraio 2008, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 10.4.2 delle Norme Sportive Antido-ping e dell'Art. 3 punto 7 (ora Art. 4 punto 7) del Procedimento disciplinare e Istruzioni ope-rative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping, chiedeva l'applicazione per il Riccardo Stefano Barotti della sanzione della inibizione a vita a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alle F.S.N. o D.S.A., ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte a manife-stazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai pre-detti enti sportivi. All'udienza del 10 marzo 2008 la causa è stata trattenuta a sentenza.